Onorevoli Colleghi! - Nel settore delle case da gioco e della disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo e di contraddizione rispetto agli altri Paesi europei. Nel nostro Paese infatti viene mantenuto il divieto generale del gioco d'azzardo, ma al contempo viene stabilito un regime speciale in favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent. Tali strutture hanno, annualmente, utili per centinaia di migliaia di euro e danno lavoro ad alcune migliaia di persone, favorendo, al contempo, l'incremento del reddito e l'attrazione turistica.
      Tale disciplina appare inadeguata rispetto alle scelte normative compiute in altri Paesi europei dove il gioco d'azzardo è stato ritenuto una risorsa da valorizzare nell'ambito dell'offerta turistica. In Europa i casinò sono ormai centinaia, la gran parte dei quali è situata in Francia e nel Regno Unito.
      L'esigenza di una nuova normativa in materia era già stata segnalata nell'ormai lontano 1985 dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 152, che aveva anche sottolineato la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse l'intero settore, precisando, tra l'altro, i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì una perequazione sul punto della distribuzione dei proventi.
      Oggi il turismo rappresenta per il Paese una opportunità strategica di sviluppo economico che va potenziata affinché la nostra offerta turistica risulti competitiva rispetto alla concorrenza straniera nell'ambito

 

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di un mercato sempre più internazionale.
      In tale prospettiva si muove la presente proposta di legge, che stabilisce l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia secondo un criterio di alternanza stagionale. Tali città, oltre ad avere una naturale vocazione turistica, hanno le risorse e le potenzialità per governare un incremento della domanda turistica che dovrebbe derivare dall'apertura delle case da gioco.
      I casinò costituirebbero una notevole attrattiva per il turismo nazionale e internazionale, contribuendo all'afflusso di turisti nelle aree interessate. Ad Anzio e ad Ariccia, località già rinomate, l'istituzione di casinò stagionali non potrebbe che portare benefìci sotto il profilo occupazionale e dello sviluppo economico, e i medesimi benefìci si estenderebbero non solo ai comuni stessi ma anche all'intera zona dei Castelli romani e del litorale interessato.
      Inoltre, l'istituzione di nuove case da gioco come quelle in oggetto consentirebbe di indirizzare consistenti flussi di denaro verso canali leciti e funzionali per la vita delle comunità interessate: infatti, il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata. Nel regime attuale il gioco d'azzardo alimenta sempre più un fervente mercato clandestino, che sfugge a ogni controllo di legalità e che si contorna di una rete di complicità e di traffici che inquinano la nostra società e allargano la sfera della criminalità organizzata.
      Si eviterebbe inoltre il notevole esborso verso l'estero di valuta italiana, in ragione dei molti cittadini del nostro Paese che si recano nelle case da gioco dei Paesi confinanti.
      Inoltre, la speciale disciplina di vincolo per i proventi consentirebbe alle amministrazioni locali di ottenere una fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di investimento, sviluppo e occupazione, da realizzare soprattutto mediante la promozione del settore turistico.
      In particolare, la proposta di legge attribuisce alla regione Lazio la facoltà di autorizzare l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia, su richiesta dei due comuni e con criterio di alternanza stagionale (articolo 1). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il presidente della giunta regionale del Lazio adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco (articolo 2). I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco sono ripartiti per il 30 per cento, in parti uguali, tra i comuni di Anzio e di Ariccia e per un ulteriore 30 per cento, in parti uguali, tra i comuni limitrofi di Albano, Genzano, Nettuno e Ardea, con l'obbligo per le amministrazioni comunali di destinare interamente tali fondi ad attività di promozione turistica; il restante 40 per cento dei proventi è destinato alla provincia di appartenenza dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo di destinazione di tali fondi al recupero dei beni storici (articolo 4). In materia di ordine pubblico e di controlli finanziari si prevedono l'applicazione delle norme anti-riciclaggio per tutto il personale operante nel casinò, nonché opportune cautele per assicurare correttezza nella gestione e nel controllo, capacità finanziarie, onorabilità e attitudini professionali (articolo 5).
      Per tali motivi si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 

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